Imposte sui redditi

Regime forfetario (articolo 1, comma 54)
Innalzato da 65 000 a 85 000 euro il limite di ricavi o compensi per accedere e permanere nel regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. In caso di superamento dell’importo di 100 000 euro di ricavi o compensi, la fuoriuscita dal regime è immediata e l’Iva è dovuta sulle operazioni eccedenti il predetto limite.

Regime agevolato alternativo (articolo 1, commi da 55 a 57)
Introdotto un nuovo regime agevolato, alternativo a quello forfettario e limitato al 2023, per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. L’agevolazione consiste nel poter applicare, in luogo delle aliquote ordinarie Irpef, un’imposta sostitutiva del 15 per cento su una base imponibile non superiore a 40 000 euro e pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.

Premi di produttività (articolo 1, comma 63)
Ridotta dal 10 per cento al 5 per cento, per l’anno 2023, l’imposta sostitutiva dovuta sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa, fino a un massimo di 3 000 euro. L’agevolazione spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato il cui reddito dell’anno precedente non supera gli 80 000 euro.

Ammortamento fabbricati strumentali (articolo 1, commi da 65 a 69)
Incrementato dal 3 al 6 per cento il coefficiente di ammortamento applicabile al costo dei fabbricati strumentali delle imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio, alimentari e non, compresi i grandi magazzini. La maggiore deducibilità spetta per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro.

Redditi dominicali e agrari (articolo 1, comma 80)
Estesa al 2023 l’esclusione dalla base imponibile Irpef e relative addizionali dei redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Costi black list (articolo 1, commi da 84 a 86)
Ripristinati i limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Paesi o territori considerati a “fiscalità privilegiata”, incluse le prestazioni di servizi rese da professionisti. Tali costi tornano a essere deducibili solo entro il loro valore normale, fatta eccezione per il caso in cui il contribuente provi che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione. 

Estromissione beni d’impresa (articolo 1, commi da 100 a 106)
Riproposta la possibilità di assegnare o cedere beni immobili, diversi da quelli usati esclusivamente per l’esercizio d’impresa, ai soci di società commerciali, versando un’imposta sostitutiva dell’8 per cento sulla plusvalenza calcolata prendendo a riferimento il valore normale o quello catastale. Lo status di socio deve sussistere al 30 settembre 2022 e il versamento dell’imposta deve avvenire in due rate, di cui la prima (60 per cento) entro il 30 settembre 2023. L’agevolazione si applica anche ai beni mobili iscritti in pubblici registri, purché non utilizzati come strumentali.
Con modalità simili, possono essere estromessi anche i beni immobiliari strumentali, posseduti al 31 ottobre 2022, dal patrimonio dell’impresa individuale.

Rivalutazione terreni e partecipazioni (articolo 1, commi da 107 a 109)
Nuova possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni con il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 16 per cento, applicata al valore risultante da una perizia di stima asseverata. I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2023.
Il versamento deve essere effettuato entro il 15 novembre 2023, in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con applicazione di interessi nella misura del 3 per cento annuo.

Cuneo fiscale (articolo 1, comma 281)
Confermato per il 2023 l’esonero di due punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dovuti dai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati. La riduzione spetta a condizione che la retribuzione imponibile non superi i 2 692 euro mensili (35 000 euro annui). Il beneficio è innalzato al 3 per cento se la retribuzione non eccede i 1 923 euro mensili (25 000 euro annui).

Assegno unico (articolo 1, commi 357 e 358)
Nuovi importi per l’assegno unico spettante per figli a carico:

  • maggiorazione del 50 per cento per ciascun figlio di età inferiore a un anno;
  • maggiorazione del 50 per cento per ciascun figlio fino a tre anni di età, a condizione che il nucleo sia composto da tre o più figli e con Isee non superiore a 40 000 euro;
  • aumento a 150 euro della maggiorazione forfetaria di 100 euro mensili per i nuclei familiari con quattro o più figli.


Detrazioni e crediti d’imposta

Efficienza energetica (articolo 1, comma 76)
Reintrodotta la detrazione pari al 50 per cento dell’Iva corrisposta in fase di acquisto per le persone fisiche che comprano immobili residenziali di classe energetica A o B dalle imprese costruttrici.
L’acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2023 e il beneficio va suddiviso in dieci quote costanti nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta e nelle successive nove annualità.

Superbonus 110 (articolo 1, commi 894 e 895)
Mantenuto l’incentivo per l’efficientamento energetico ai seguenti interventi:

  • diversi da quelli condominiali per i quali, al 25 novembre 2022, risulta presentata la Cila;
  • effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato i lavori è stata adottata entro il 18 novembre 2022 e la pratica comunale presentata entro il 31 dicembre 2022;
  • effettuati dai condomìni per i quali l’approvazione dei lavori è stata effettuata tra il 19 e il 24 novembre 2022 e la pratica comunale presentata al 25 novembre 2022 di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo.


Barriere architettoniche (articolo 1, comma 365)
Prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione Irpef del 75 per cento per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. L’agevolazione è estesa ai condomìni, a condizione che le delibere condominiali di approvazione siano adottate con il consenso di almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.

Agricoltura e pesca (articolo 1, commi da 45 a 51)
Le imprese esercenti attività agricola, della pesca e agro-meccanica possono continuare a usufruire, fino al 31 marzo 2023, di un credito d’imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per il carburante impiegato. Il credito è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2023 e può essere ceduto a soggetti qualificati. 

Mobili (articolo 1, comma 277)
Incrementato a 8 000 euro, per il 2023, l’importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione Irpef del 50 per cento per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

Sponsorizzazioni sportive (articolo 1, comma 615)
Prorogato al 31 marzo 2023 il credito d’imposta del 50 per cento, nel limite di 10 000 euro, per le imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie a favore di leghe organizzatrici di campionati nazionali a squadre, di società sportive e di associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Acquisto materiali e prodotti riciclati (articolo 1, commi da 685 a 690)
Introdotto, per gli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta pari al 36 per cento, a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata di carta, alluminio e vetro. Il credito spetta entro il limite di 20 000 euro e nel tetto di spesa di 5 milioni di euro annui.

IVA e altri tributi

Aliquote Iva (articolo 1, commi 72 e 73)
Ridotta al 5 per cento l’aliquota Iva sui prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile non compostabili e su alcuni prodotti per l’infanzia (latte in polvere o liquido, preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto condizionate per la vendita al minuto, pannolini, seggiolini per gli autoveicoli).
Ridotta al 10 per cento, per l’anno 2023, l’aliquota Iva sul pellet.

Agevolazioni prima casa (articolo 1, comma 74)
Prorogate al 31 dicembre 2023 le agevolazioni sull’acquisto della prima casa per coloro che hanno meno di 36 anni e Isee non superiore a 40 000 euro. L’agevolazione consiste nell’esenzione dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dall’imposta sostitutiva sul finanziamento.

Piccola proprietà contadina e terreni montani (articolo 1, commi 110 e 111)
Ridotte le imposte di registro, ipotecaria e catastale sugli acquisti di terreni agricoli e relative pertinenze effettuati da persone con meno di 40 anni che dichiarano, nell’atto di trasferimento, di volersi iscrivere entro i successivi 24 mesi nell’apposita gestione Inps per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Si applica l’imposta di registro e ipotecaria nella misura fissa, mentre l’imposta catastale è applicata con l’aliquota dell’1 per cento.
Ulteriore agevolazione (esenzione dall’imposta catastale e di bollo) per i trasferimenti di proprietà, nei territori montani, di fondi rustici a favore di coltivatori diretti iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. Estesa l’agevolazione alle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

Altre disposizioni

Bonus sociale elettrico e gas (articolo 1, commi da 17 a 19)
Incrementato a 15 000 euro (attualmente 12 000 euro) il valore soglia dell’Isee familiare per beneficiare delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e della compensazione per la fornitura di gas naturale.

Avvisi bonari (articolo 1, commi da 153 a 159)
Ridotte al 3 per cento le sanzioni dovute sulle comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, con termine di pagamento non ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio o recapitate in data successiva.
Le stesse agevolazioni si applicano alle comunicazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma.

Accertamenti e controversie tributarie (articolo 1, commi da 179 a 205)
Introdotta la possibilità di:

  • definire in modo agevolato, con riduzione delle sanzioni a un diciottesimo, gli accertamenti fiscali non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma, nonché quelli notificati entro il 31 marzo 2023. Le somme dovute possono essere dilazionate fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
  • definire le liti pendenti alla data di entrata in vigore della norma, presentando un’apposita domanda entro il 30 giugno 2023 e versando una percentuale del valore della controversia variabile a seconda del grado di contenzioso e del relativo esito provvisorio

Il pagamento va effettuato entro il 30 giugno 2023, con possibilità, se il totale supera 1 000 euro, di frazionare fino a venti rate trimestrali, con l’aggiunta degli interessi legali.

Cartelle esattoriali (articolo 1, commi da 222 a 230)
Previsto l’annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della norma, fino a 1 000 euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015.
Qualora il ruolo sia formato da altri enti, l’annullamento automatico è limitato alle sanzioni e interessi.

Rottamazione quater (articolo 1, commi da 231 a 252)
Riproposta la definizione agevolata (cancellazione di sanzioni, interessi di mora e oneri accessori) per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 fino al 30 giugno 2022, pagando le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e la notifica della cartella. Il versamento va eseguito entro il 31 luglio 2023, in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate.

Contabilità semplificata (articolo 1, comma 276)
Aumentati i limiti di ricavi entro i quali i contribuenti possono avvalersi del regime di contabilità semplificata.
Gli attuali 400 000 euro vengono innalzati a 500 000 se le imprese hanno per oggetto prestazioni di servizi, mentre se esercenti altre attività si passa dagli attuali 700 000 a 800 000 euro.

Utilizzo del contante (articolo 1, comma 384)
Innalzato da 2 000 a 5 000 euro il limite al trasferimento di denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, sia persone fisiche che giuridiche.

Bonus psicologo (articolo 1, comma 538)
Innalzato a 1 500 euro per persona (nel 2022 pari a 600 euro) l’importo massimo del contributo a sostegno delle spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati iscritti all’albo degli psicologi. Il beneficio rimane parametrato alle diverse fasce dell’Isee, con un limite massimo di 50 000 euro.

Borse di studio (articolo 1, comma 579)
Prevista l’esenzione reddituale per le borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità. Estesa inoltre l’irrilevanza di tali importi ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione dell’assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali, della pensione per gli invalidi civili totali, dell’assegno mensile di assistenza in favore dei sordi e della pensione per i ciechi civili assoluti o parziali, nonché dell’eventuale maggiorazione.

Carte cultura giovani (articolo 1, comma 630)
Modificati i criteri di assegnazione dei contributi culturali ai giovani mediante la previsione:

  • di una “Carta della cultura Giovani”, per gli appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35 000 euro, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello di compimento dei 18 anni;
  • di una “Carta del merito”, per gli iscritti alle scuole superiori che conseguono il diploma a non più di 19 anni con voto di almeno 100 centesimi, assegnata e spendibile nell’anno successivo a quello del diploma e cumulabile con la “Carta della cultura Giovani”.

Le somme ricevute sono irrilevanti ai fini reddituali e Isee.