Dopo il triennio 2020-2022, durante il quale la struttura dell’Esame di Stato è stata modificata e snellita per far fronte alle difficoltà e alle necessità originate dalla pandemia di Covid-19, le indicazioni ministeriali si sono orientate verso il ritorno alla normalità, ossia alla situazione esistente fino al 2019.
Per l’Esame di Stato del 2022 era stato fatto un primo passo in questa direzione con il ritorno alle prove scritte, anche se la costruzione della seconda prova veniva assegnata alle singole scuole per dare loro modo di focalizzarsi sui contenuti effettivamente trattati in un periodo ancora delicato.
A dicembre del 2022, con una nota informativa, il Ministero ha annunciato il ritorno alla formula tradizionale, strutturata secondo le disposizioni vigenti (di cui al capo III del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62). L’unica eccezione è l’assenza di obbligo allo svolgimento delle attività previste per il PCTO, rese difficili dalla pandemia; si reintroduce invece l’obbligo di svolgimento delle prove Invalsi quale prerequisito di ammissione all’esame.
A questa nota ha fatto seguito l’emanazione dell’Ordinanza Ministeriale del 9 marzo 2023, che all’articolo 2 fissa la data di inizio della sessione d’esame il giorno 21 giugno 2023 alle ore 8.30, con lo svolgimento della prima prova scritta.
La normativa, come in precedenza, dedica una parte iniziale alla disamina dei requisiti di partecipazione all’esame e agli adempimenti burocratici preliminari che devono seguire i candidati interni e quelli esterni.

Le fasi preliminari

Il documento del 15 maggio
L’articolo 10 dell’O.M. fa riferimento al documento del consiglio di classe, «che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame».
Per ciascuna disciplina sono indicati:

  • gli obiettivi specifici di apprendimento;
  • i risultati di apprendimento oggetto di valutazione per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.

Inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali è stato attivato con metodologia CLIL l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

Nello svolgimento dei colloqui, la commissione si attiene ai contenuti del documento.
Nel rispetto della protezione dei dati personali, si possono allegare al documento gli atti e le certificazioni inerenti alle prove effettuate durante l’anno in preparazione dell’Esame di Stato, quelli relativi ai PCTO (oppure agli stage e ai tirocini svolti), ai progetti realizzati nell’ambito dell’insegnamento di Educazione civica, e alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.

Il credito scolastico
L’articolo 11 si sofferma sull’attribuzione del credito scolastico maturato durante il triennio, che ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 62/2017 può essere al massimo di quaranta punti, dei quali dodici attribuiti al terzo anno di corso, tredici al quarto e quindici all’ultimo.
La valutazione del comportamento e lo svolgimento delle attività legate ai PCTO (se effettuati), per le discipline alle quali si riferiscono, concorrono all’assegnazione del credito scolastico.

Le commissioni d’esame
Per quanto riguarda la composizione della commissione d’esame, di cui si parla all’articolo 12, ne viene nominata una ogni due classi, composta da un presidente e tre docenti esterni all’amministrazione scolastica che operano su entrambe le classi, ai quali si affiancano – per ciascuna delle due classi – tre commissari interni all’istituzione scolastica sede di esame.
La nomina può essere conferita sia a docenti a tempo indeterminato sia a docenti a tempo determinato; ogni commissario interno non può partecipare ai lavori di più di due sottocommissioni. Mentre la scelta dei commissari esterni compete al Ministero, quella degli interni è affidata alle scuole, nel rispetto dell’equilibrio nella presenza delle diverse materie alla prova d’esame.

In caso di assenza di uno o più commissari all’atto di insediamento della commissione, ne è prevista la tempestiva sostituzione. Questa compete all’Ufficio scolastico regionale per i presidenti e i membri esterni; ai dirigenti scolastici per i commissari interni, che vengono scelti tra i docenti non nominati all’esame, i quali devono restare a disposizione della scuola fino al 30 giugno e possono anche essere chiamati a effettuare la sorveglianza durante lo svolgimento delle prove scritte.
In caso di assenza temporanea (non superiore a un giorno) di uno dei commissari dopo l’insediamento della commissione, le operazioni d’esame possono proseguire, ma deve essere garantita la presenza del presidente o del suo sostituto, dei commissari della prima e della seconda prova scritta nel giorno delle relative prove e, nella fase di correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area. Se l’assenza si verifica durante i colloqui, gli esami sono sospesi per quel giorno; se l’assenza è superiore a un giorno, il commissario deve essere sostituito.

La riunione preliminare
La commissione d’esame si riunisce al completo in forma plenaria il 19 giugno 2023 alle ore 8.30. In caso di operatività su due sedi, la riunione avviene presso la sede scolastica della prima sottocommissione.
Verificata l’integrità della sua composizione, il presidente fissa l’ordine con il quale dovrà essere tenuta la riunione delle due sottocommissioni, stabilisce la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe e, in seguito a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le stesse. All’interno di ciascuna classe si determina poi la precedenza tra candidati esterni e interni, e si stila il calendario di convocazione dei candidati secondo la lettera alfabetica sorteggiata.

Il numero degli studenti che quotidianamente sostengono il colloquio non può essere superiore a cinque.
In caso di commissari interni che operano su due commissioni non si procederà all’estrazione della classe, ma i loro presidenti si accorderanno per fissare l’ordine di precedenza tra le stesse al fine di assicurare la massima tempestività ed efficienza ai lavori delle commissioni coinvolte.
Al termine della riunione, il calendario dei colloqui e le indicazioni in merito alla pubblicazione dei risultati delle singole sottocommissioni vengono pubblicati nell’area riservata del registro elettronico, al quale accedono i singoli candidati per prenderne visione.
Il presidente può nominare un suo sostituto, unico per entrambe le classi, e due segretari con funzioni di verbalizzazione, uno per ciascuna classe; tutti i componenti della commissione sottoscrivono le dichiarazioni che non esistono incompatibilità nello svolgimento dell’incarico.
Per quanto riguarda gli altri adempimenti preliminari, si devono altresì definire:

  • i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte;

  • le modalità di conduzione del colloquio;

  • i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame pari almeno a cinquanta punti;

  • i criteri per l’attribuzione della lode.

Il calendario delle prove
Il calendario è così articolato:

  • Prima prova di Italiano: mercoledì 21 giugno ore 8.30; durata: sei ore
  • Seconda prova specifica per ogni indirizzo di studi: giovedì 22 giugno
  • Terza prova (eventuale)*: martedì 27 giugno ore 8.30
  • Correzione delle prove scritte: a seguire dopo la seconda (o terza) prova
  • Colloqui: dopo le correzioni, secondo quanto deciso nella riunione plenaria


* La terza prova è prevista negli istituti in cui sono presenti i percorsi EsaBac e EsaBac Techno, e nei licei con opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca.

Per gli allievi assenti a una o più prove scritte è previsto lo svolgimento delle stesse durante una sessione suppletiva che si terrà mercoledì 5 luglio per la prima prova di Italiano, giovedì 6 luglio per la seconda prova e martedì 11 luglio per la terza prova, tutte con convocazione alle 8.30.
In merito alla durata della seconda prova, la normativa non indica un orario d’inizio, limitandosi ad affermare che i docenti devono attenersi ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 789 del 2018 che forniscono indicazioni a riguardo. Per gli istituti professionali di nuovo ordinamento i quadri di riferimento sono quelli adottati con il d.m. n. 164 del 15 giugno 2022.

Le prove d’esame

Le prove d’esame consistono in una prima prova scritta in lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, una seconda prova scritta avente per oggetto una disciplina di indirizzo e un colloquio.
Come indicato sopra, in alcuni casi è prevista una terza prova scritta.

La prima prova
La prima prova accerta la padronanza della lingua italiana nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa è comune a tutti gli indirizzi di studio e si svolgerà con le stesse modalità in tutti gli istituti, con durata massima di 6 ore.
Saranno proposte sette tracce, trasversali a tutti gli indirizzi di studio, che potranno fare riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale. La prova potrà essere articolata in più parti, ciascuna delle quali mira a verificare il possesso di differenti competenze.

La seconda prova
Consiste in un elaborato redatto secondo diverse modalità che possono richiedere la forma scritta, grafica, scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica a seconda dei diversi indirizzi di studio, e mira ad accertare la padronanza di conoscenze, abilità e competenze previste dal profilo educativo, culturale e professionale (PECUP), con riferimento alla disciplina stessa. Le materie oggetto della seconda prova sono state individuate dal d.m. n. 11 del 25 gennaio 2023 per ciascun indirizzo di studi.
Per quanto riguarda gli istituti professionali di nuovo ordinamento, la seconda prova non verte su una singola disciplina, ma avrà invece la caratteristica di una “prova integrata”, per la quale il Ministero fornisce delle indicazioni iniziali in una «cornice nazionale generale di riferimento» e la commissione, entro questa cornice, elabora le tracce sulla base di precise richieste legate allo specifico percorso attivato dalla scuola.
Le indicazioni ministeriali riguardano essenzialmente due aspetti:

  • la tipologia di prova da costruire, tra quelle previste nel Quadro di riferimento dell’indirizzo (adottato con d.m. del 15 giugno 2022, n. 164)
  • il/i nucleo/i tematico/i fondamentale/i d’indirizzo, scelto/i tra quelli presenti nel suddetto Quadro, al quale la prova dovrà riferirsi.

La parte ministeriale della prova verrà inviata tramite plico telematico il martedì precedente il giorno di svolgimento della seconda prova, quindi il 20 giugno, unitamente alla chiave per l’apertura del plico. Successivamente le commissioni elaboreranno, entro il mercoledì 21 giugno, tre proposte di traccia. Tra queste verrà sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia da assegnare ai candidati.

Il colloquio
L’articolo 22 dell’ordinanza ribadisce che il colloquio ha lo scopo di accertare il profilo educativo, culturale e professionale del candidato individuato dal PECUP, sulla base di un complesso di dati e informazioni desunti anche dal curriculum dello studente.
Le competenze sono verificabili in primo luogo attraverso la padronanza di adeguate conoscenze disciplinari, della capacità di argomentare anche in lingua straniera e di esporre, attraverso un prodotto multimediale, l’esperienza di PCTO illustrata alla luce della particolarità del momento storico in cui è stata realizzata.
Inoltre devono emergere le competenze acquisite in materia di Educazione civica, i cui obiettivi sono esplicitati nel documento del Consiglio di classe che dettaglia tutte le attività svolte sulla base del curricolo.
Il punto di partenza del colloquio è un materiale scelto dalla commissione, costituito da un testo, da un problema, o ancora da un progetto o un documento. I commissari avranno cura di assegnare al candidato un congruo spazio di discussione per ciascuna disciplina interessata.
I materiali sono scelti la mattina stessa del colloquio, tenendo conto dei nuclei fondamentali delle varie materie e del loro rapporto interdisciplinare, alla luce delle esperienze effettivamente realizzate da ogni candidato, così come illustrato dai diversi documenti di classe.
Il punteggio è attribuito sulla base della griglia di valutazione di cui all’allegato A dell’ordinanza, fino a un massimo di venti punti. La valutazione e l’assegnazione del relativo punteggio seguono immediatamente lo svolgimento del colloquio e sono effettuate collegialmente da tutti i componenti la commissione.

La correzione e la valutazione finale

Le correzioni delle prove scritte si svolgeranno al termine della seconda prova, dedicandovi un congruo numero di giorni. A ciascuna prova potrà essere attribuito un punteggio massimo di venti punti, per un totale di quaranta punti.
I risultati conseguiti saranno pubblicati tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica e, distintamente per ogni classe, nell’area riservata del registro elettronico, almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento dei colloqui.

Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti ottenuti dall’attribuzione del credito scolastico e dalle tre prove d’esame; la soglia richiesta per superare l’esame è di sessanta punti.
È prevista l’integrazione, fino a un massimo di cinque punti, per quei candidati che abbiano raggiunto, congiuntamente, trenta punti di credito e cinquanta punti nelle prove.
L’eventuale attribuzione della lode deve avvenire all’unanimità a favore di coloro che hanno raggiunto il punteggio massimo senza integrazione, e se esistono anche queste due condizioni:

  • hanno ottenuto il credito scolastico massimo con votazione unanime del Consiglio di classe;
  • hanno conseguito il punteggio massimo nelle prove d’esame.

L’esito dell’esame è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe, al termine delle operazioni di scrutinio tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della commissione e distintamente per ogni classe, nell’area riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti. In caso di mancato superamento dell’esame comparirà la sola dicitura “Non diplomato”.

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